Il diritto di recesso previsto dall’art. 52 del Codice del consumo tutela il consumatore nei contratti conclusi con un professionista a distanza o fuori dai locali commerciali. Per l’acquisto di un’auto, l’ordine effettuato online o per telefono rientra in questa disciplina soltanto se il contratto viene davvero concluso senza la presenza fisica e simultanea delle parti, nell’ambito di un sistema organizzato per le vendite a distanza. Fiere ed eventi temporanei, invece, richiedono una valutazione del caso concreto e non fanno scattare automaticamente il recesso.
Il normale contratto firmato nei locali permanenti di una concessionaria non dà diritto al recesso legale ex art. 52. Il venditore può comunque prevedere nel contratto una diversa facoltà di scioglimento o restituzione. Restano inoltre le eccezioni al recesso stabilite dall’art. 59 del Codice del consumo.
Di regola, per un veicolo il termine è di 14 giorni dalla consegna. Diventa di 30 giorni se il contratto è concluso durante una visita non richiesta del professionista al domicilio del consumatore oppure nel corso di un’escursione organizzata con finalità promozionali o di vendita. Per esercitare il diritto è possibile utilizzare il modulo tipo oppure inviare un’altra dichiarazione esplicita: è essenziale poter provare che il recesso sia stato comunicato entro il termine previsto.
Salvo che il venditore proponga il ritiro, l’auto deve essere restituita o consegnata senza ritardi ingiustificati e comunque entro 14 giorni dalla comunicazione del recesso. Il costo diretto della restituzione è normalmente a carico del consumatore, se questa condizione è stata comunicata. Il venditore deve rimborsare tutti i pagamenti, comprese le spese di consegna ordinarie, entro 14 giorni da quando riceve la comunicazione; nella vendita di beni può però attendere la riconsegna del veicolo o la prova della spedizione, se precedente.
La caparra confirmatoria, se qualificata come tale nel contratto, non coincide con il diritto di recesso del Codice del consumo. L’art. 1385 c.c. consente alla parte non inadempiente di recedere trattenendo la caparra se inadempie chi l’ha versata, oppure di richiederne il doppio se inadempie chi l’ha ricevuta. L’acquirente non può quindi sciogliere unilateralmente il contratto limitandosi a rinunciare alla caparra, salvo diversi accordi o specifici presupposti di legge.
