No. La garanzia legale di conformità prevista dal Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005) riguarda le vendite in cui chi cede l’auto opera nell’ambito della propria attività professionale e chi acquista è un consumatore: il venditore può quindi essere un professionista anche senza essere un concessionario. Quando la compravendita avviene tra privati, si applica invece la garanzia per vizi disciplinata dal Codice civile, agli artt. 1490-1495.
In via generale, l’acquirente deve denunciare il difetto entro 8 giorni dalla scoperta e l’azione si prescrive in 1 anno dalla consegna. L’art. 1495 c.c. contempla eccezioni quando il venditore abbia riconosciuto il vizio oppure lo abbia occultato. Non trova inoltre applicazione la presunzione del Codice del consumo per cui un difetto emerso entro 1 anno dalla consegna si considera già presente al momento della consegna, salvo prova contraria.
In presenza di un vizio, il compratore può scegliere tra la riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto; nei casi previsti dall’art. 1494 c.c. può spettare anche il risarcimento del danno. Prima dell’acquisto, è opportuno richiedere una visura PRA, utile per verificare l’intestatario del veicolo e l’eventuale presenza di vincoli o gravami, oltre a far svolgere una perizia o un controllo tecnico. È inoltre sconsigliato versare l’intero prezzo prima di avere visto l’auto e controllato la sua situazione al PRA.
