I vizi occulti nell’acquisto di un’auto devono essere distinti in base al tipo di vendita. Nella disciplina civilistica, applicabile tra privati, gli artt. 1490 e 1491 c.c. riguardano i difetti che rendono il veicolo inadatto all’uso previsto oppure ne riducono in misura apprezzabile il valore. La garanzia non opera se l’acquirente conosceva il difetto o se questo era facilmente riconoscibile, salvo che il venditore abbia dichiarato che il veicolo era privo di vizi.
Termini di denuncia: nelle vendite tra privati il compratore deve denunciare il vizio entro 8 giorni dalla scoperta. L’azione di garanzia prevista dalla disciplina civilistica si prescrive in 1 anno dalla consegna. Il compratore può domandare la azione redibitoria, cioè la risoluzione del contratto, oppure la azione estimatoria, ossia la riduzione del prezzo.
Nel rapporto B2C, tra venditore professionale e consumatore, non è previsto un termine di denuncia di 2 mesi dalla scoperta. Il venditore risponde dei difetti di conformità già presenti alla consegna e manifestati entro 2 anni; per un veicolo usato, le parti possono concordare una durata inferiore, ma non sotto 1 anno. L’azione si prescrive in 26 mesi dalla consegna, salvo l’occultamento doloso.
Nel B2C il consumatore ha in primo luogo diritto al ripristino della conformità, attraverso riparazione o sostituzione nei limiti previsti dalla legge. La riduzione del prezzo o la risoluzione sono possibili alle condizioni dell’art. 135-bis; la risoluzione non è ammessa quando il difetto è di lieve entità. Prova fondamentale: una perizia tecnica non è sempre obbligatoria, ma può essere utile per accertare origine e natura del difetto. Nel B2C, se il problema emerge entro 1 anno dalla consegna, si presume salvo prova contraria che esistesse già alla consegna.
