I vizi occulti sono difetti del veicolo non visibili al momento dell'acquisto e non conoscibili con l'ordinaria diligenza (art. 1490 c.c.). Esempi: olio motore alterato per nascondere problema interno, contachilometri manomesso, danni strutturali post-incidente non dichiarati. Termini di denuncia (art. 1495 c.c.): entro 8 giorni dalla scoperta tra privati, entro 2 mesi nel B2C (Codice del Consumo). Azioni: azione redibitoria (risoluzione contratto + restituzione prezzo) o azione estimatoria (riduzione del prezzo). Prescrizione: 1 anno dalla consegna. Prova fondamentale: perizia tecnica che dimostri esistenza del vizio alla consegna.
Garanzie
Cosa sono i vizi occulti e come si fanno valere?
Cerca la tua auto usata
