Garanzie

Cosa fare se l'auto presenta un difetto dopo l'acquisto?

Negli acquisti da un venditore professionale, la tutela prevista dal Codice del consumo riguarda i difetti di conformità già presenti al momento della consegna e manifestati entro 2 anni. Per un’auto usata, venditore e consumatore possono accordarsi per un periodo più breve, che non può comunque essere inferiore a 1 anno. Non è previsto un termine di decadenza di 2 mesi dalla scoperta del problema; l’azione si prescrive in 26 mesi dalla consegna, ai sensi dell’art. 133 del Codice del consumo.

Il consumatore può chiedere anzitutto la riparazione o la sostituzione senza spese, scegliendo tra i due rimedi quando quello richiesto non sia impossibile o eccessivamente oneroso per il venditore rispetto all’alternativa. Se la soluzione non viene realizzata entro un tempo ragionevole, può essere chiesta una riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto. Quest’ultima non è prevista quando il difetto ha lieve entità.

Se la questione resta irrisolta, può essere valutato il ricorso a un organismo ADR competente, come percorso extragiudiziale alternativo o precedente al giudizio. Per le controversie su beni mobili, il Giudice di pace è ordinariamente competente fino a 10.000 euro, salvo i casi che la legge attribuisce a un giudice diverso. È opportuno conservare fattura, contratto e comunicazioni con il venditore. Le regole illustrate non coincidono necessariamente con quelle applicabili alle vendite tra privati, ai rapporti tra professionisti o alle garanzie convenzionali.

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