Acquisto veicoli

Serve la mia presenza per il passaggio?

In sintesi: la presenza fisica non è sempre necessaria allo sportello per il passaggio di proprietà, ma il venditore deve firmare la dichiarazione di vendita con firma autenticata. L’acquirente può quasi sempre delegare la presentazione della pratica. Riferimenti normativi essenziali: - Art. 94 del Codice della Strada: entro 60 giorni dal trasferimento occorre richiedere la trascrizione al PRA e l’aggiornamento dei documenti di circolazione, a pena di sanzioni. - Legge 248/2006, art. 7: l’autenticazione della firma del venditore può essere effettuata dal notaio, da un funzionario comunale o da un soggetto abilitato presso uno Studio di Consulenza Automobilistica/STA (Sportello Telematico dell’Automobilista). - Procedura PRA/STA e, ove applicabile, rilascio del Documento Unico (D.Lgs 98/2017 e normativa attuativa). Quando è necessaria la presenza: - Venditore: deve presentarsi personalmente solo per autenticare la propria firma sull’atto di vendita (di regola su CDP/CDPD o sul Documento Unico), davanti a un soggetto abilitato. In alternativa può conferire a terzi una procura speciale a vendere con firma autenticata (es. dal notaio), che consente al delegato di firmare in sua vece. - Acquirente: non è richiesta la presenza fisica se conferisce delega per la presentazione della pratica allo STA/agenzia o al concessionario. È sufficiente la documentazione (documento d’identità, codice fiscale, eventuale modulo di delega). Esempi pratici: - Acquisto da concessionario: il venditore privato firma e autentica la dichiarazione di vendita. L’acquirente consegna documento e codice fiscale; il passaggio viene curato dal concessionario tramite STA senza che l’acquirente debba recarsi allo sportello. - Vendita tra privati con venditore impossibilitato a muoversi: il venditore rilascia una procura speciale con firma autenticata a un familiare; il delegato firma l’atto di vendita e l’agenzia presenta la pratica per conto dell’acquirente. Documenti tipici per la delega/presentazione: documento d’identità e codice fiscale delle parti, modulo di delega firmato (per l’acquirente), atto di vendita con firma del venditore autenticata oppure procura speciale autenticata se firma un delegato, libretto e documentazione di proprietà (DU/CDP). In casi particolari (cointestazioni, veicoli ereditati, società) possono servire atti e certificazioni ulteriori. Per le pratiche gestite dal concessionario, viene indicato in anticipo se e quando è necessaria la presenza dell’interessato e quali documenti servono. Per situazioni specifiche o aggiornamenti normativi, è opportuno verificare quali documenti siano richiesti e quale disciplina sia applicabile.
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