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Serve il certificato di proprietà?
Dipende dall’età del veicolo e dai documenti di cui è già dotato. Dal 5 ottobre 2015 il Certificato di Proprietà cartaceo è stato sostituito dal Certificato di Proprietà Digitale, conservato negli archivi informatici ACI/PRA e non consegnato in formato cartaceo.
Il Documento Unico di Circolazione e di Proprietà, previsto dal D.Lgs. 98/2017, riunisce invece le informazioni relative alla circolazione e alla proprietà del mezzo. La sua introduzione è iniziata in modo progressivo dal 1° gennaio 2020 e dal 1° ottobre 2021 ha sostituito a regime sia il CdP o il CDPD sia la carta di circolazione.
Per il passaggio di proprietà, le situazioni più comuni sono queste:
- un veicolo che conserva il CdP cartaceo può utilizzare tale documento per l’atto di vendita, con firma del venditore autenticata;
- quando è presente soltanto il CDPD, non occorre esibire un certificato fisico: per le pratiche gestibili con il Documento Unico si utilizza l’Istanza Unificata;
- se l’auto possiede già il Documento Unico, il CdP o il CDPD non sono richiesti. Il DU è il documento da presentare per la pratica.
Lo Sportello Telematico dell’Automobilista cura la trascrizione del trasferimento di proprietà e il rilascio del Documento Unico. L’aggiornamento della documentazione in caso di vendita è previsto dall’art. 94 del Codice della strada, entro il termine stabilito.
Un’auto immatricolata nel 2022, ad esempio, è corredata dal Documento Unico e non richiede alcun certificato di proprietà separato per effettuare il passaggio.
Se il CdP cartaceo è stato smarrito, rubato o distrutto, è necessario produrre la denuncia oppure una dichiarazione sostitutiva della resa denuncia. Per il veicolo viene quindi rilasciato il Documento Unico. Il modello NP-3, in precedenza denominato NP3C, resta previsto solo per pratiche che non possono essere gestite con le procedure del DU e nelle quali non sia utilizzabile il retro del CdP o del CDPD.
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