Acquisto veicoli
Quali documenti servono per vendere l’auto?
Per vendere un’auto è necessario predisporre i documenti utili a formare l’atto di vendita e a completare il passaggio di proprietà. La procedura comporta la trascrizione al PRA e l’aggiornamento degli archivi della circolazione attraverso uno Sportello Telematico dell’Automobilista (STA).
Il venditore deve presentarsi per l’autentica della firma con un documento di identità valido. Per la trascrizione sono necessari la carta di circolazione e il Certificato di Proprietà o foglio complementare; in alternativa può essere utilizzato il Documento Unico di Circolazione e di Proprietà. Il Documento Unico è disciplinato dal D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98.
La dichiarazione unilaterale di vendita può essere compilata sul retro del CdP cartaceo o del CdPD e sottoscritta con firma autenticata. Presso lo STA, invece, l’atto può essere formato direttamente in digitale. In caso di atto digitale, il bollo viene versato allo sportello; se l’autentica avviene su un atto cartaceo presso Comune o notaio, si applica la marca da bollo.
Quando il veicolo è cointestato, tutti i proprietari devono sottoscrivere l’atto. Qualora intervenga un rappresentante, deve disporre di un idoneo potere di rappresentanza.
Se carta di circolazione, CdP o Documento Unico sono stati smarriti, rubati o distrutti, la vendita può essere gestita presentando la denuncia oppure una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla denuncia. Non è previsto che il duplicato debba essere ottenuto necessariamente prima della vendita.
Per un’auto proveniente da successione occorrono la documentazione successoria, la dichiarazione che attesta la qualità di erede e l’atto di accettazione dell’eredità. La pratica può riguardare l’intestazione agli eredi oppure il successivo trasferimento del veicolo a un terzo.
Prima dell’acquisto è inoltre importante verificare al PRA l’eventuale presenza di vincoli o gravami. La loro cancellazione segue procedure autonome e richiede il titolo previsto per lo specifico vincolo: non esiste una regola generale che imponga di eliminarli contestualmente al trasferimento di proprietà.
L’art. 94 del Codice della strada attribuisce all’acquirente l’obbligo di richiedere l’aggiornamento dei documenti entro 60 giorni dall’autentica della firma del venditore. Un concessionario o un’agenzia possono occuparsi materialmente della pratica se ricevono incarico, ma l’obbligo resta in capo all’acquirente.
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