Acquisto veicoli
Posso vendere un’auto non intestata a me?
Di norma, la vendita di un’auto viene effettuata dall’intestatario indicato al PRA, che deve sottoscrivere l’atto di vendita con firma autenticata. Tuttavia, non si tratta di una regola senza eccezioni: l’art. 2688 del codice civile consente il trasferimento anche a chi ha acquistato il veicolo ma non ha trascritto il proprio titolo al PRA, a condizione che possa dimostrare l’acquisto non trascritto e seguire la procedura prevista.
Se l’intestatario non può firmare personalmente, può agire un rappresentante, ma serve una procura notarile specifica per la vendita. Una delega limitata alla presentazione della pratica non attribuisce il potere di sottoscrivere l’atto in nome del proprietario. Comune e STA possono autenticare la firma sull’atto di vendita, mentre la procura a vendere deve essere rilasciata nelle forme notarili.
In presenza di più intestatari, l’atto deve essere firmato da tutti, salvo che qualcuno sia validamente rappresentato con procura idonea. Per i veicoli intestati a una società, sottoscrive il soggetto dotato dei poteri di rappresentanza; un dipendente può farlo soltanto se dispone di adeguata procura o di poteri specifici.
Quando l’intestatario è deceduto, la sola dichiarazione sostitutiva che individua gli eredi non è sufficiente. Occorre anche l’atto di accettazione dell’eredità nelle forme richieste e, se esiste un testamento, la relativa documentazione. Accettazione dell’eredità e vendita del veicolo possono essere riunite in un unico atto.
Meritano attenzione anche leasing, riserva di proprietà, fermo amministrativo e pignoramento. Nel leasing il veicolo risulta immatricolato al locatore, con annotazione del locatario; nella vendita con patto di riservato dominio, invece, il veicolo è intestato all’acquirente e reca l’annotazione del venditore e della data dell’ultima rata. Le modalità per vendere dipendono quindi dal rapporto contrattuale e dalle annotazioni presenti.
Fermo amministrativo e pignoramento non bloccano automaticamente la trascrizione del passaggio. Il fermo continua però a gravare sull’auto anche dopo il trasferimento e la vendita successiva non produce effetti nei confronti del concessionario della riscossione. Anche l’annotazione del pignoramento non impedisce, di per sé, la successiva trascrizione.
Tra i documenti normalmente utilizzati figurano il Documento Unico oppure, per i veicoli che ne sono ancora dotati, la carta di circolazione insieme al CdP o al foglio complementare. Il Documento Unico di circolazione e di proprietà è stato istituito dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98.
Dalla data di autenticazione della firma sull’atto di vendita, oppure dall’accertamento giudiziale, l’acquirente ha 60 giorni per chiedere la trascrizione del trasferimento al PRA e l’aggiornamento del Documento Unico o del documento di circolazione.
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