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Posso vendere un’auto non intestata a me?

In linea generale, non è possibile “vendere” un’auto che non è intestata al soggetto venditore al PRA: l’atto di vendita deve essere sottoscritto dall’intestatario risultante al Pubblico Registro Automobilistico, oppure da un suo rappresentante munito di procura speciale a vendere con firma autenticata. Una semplice delega a presentare le pratiche non autorizza a firmare l’atto di vendita. Riferimenti: art. 94 del Codice della Strada (obbligo di aggiornamento dei registri in caso di trasferimento) e artt. 1387-1392 c.c. sulla rappresentanza/procura. Quando è possibile procedere se il veicolo non è intestato al soggetto venditore: - Procura speciale a vendere: l’intestatario rilascia una procura in favore del rappresentante per la vendita, con firma autenticata da notaio o pubblico ufficiale abilitato (es. Comune o STA/ACI). Con la procura sarà possibile firmare l’atto di vendita in nome e per conto del proprietario. - Cointestazione: se il veicolo è cointestato, devono firmare l’atto di vendita tutti i cointestatari o rilasciare ciascuno una procura speciale. - Veicolo intestato a società: firma il legale rappresentante (con visura camerale aggiornata). Un dipendente non può vendere senza idonea procura. - Proprietario deceduto: occorre la documentazione successoria (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sugli eredi) e l’atto può essere firmato da tutti gli eredi o da un procuratore munito di procura speciale; spesso si esegue l’intestazione/trasferimento in un unico atto. Attenzioni particolari: in presenza di leasing o riserva di proprietà, il vero proprietario è la società di leasing/finanziaria; serve il loro intervento/autorizzazione e la rimozione del vincolo prima della vendita. In caso di fermo amministrativo o pignoramento, la trascrizione del trasferimento può essere rifiutata o limitata. Documenti tipici richiesti: Documento Unico/CdP digitale, documento d’identità e CF dell’intestatario e dell’acquirente, eventuale procura speciale a vendere (originale), per società la visura CCIAA. Ai sensi dell’art. 94 C.d.S., il trasferimento va registrato entro 60 giorni. Esempi pratici: - Vendita dell’auto del padre: è possibile solo con procura speciale a vendere del padre con firma autenticata; con una semplice delega la pratica verrà respinta. - Auto aziendale affidata a un dipendente: il dipendente non può venderla; deve firmare il legale rappresentante o un procuratore della società. Per le pratiche gestite dal concessionario, vengono verificati intestazione, eventuali vincoli (fermi/ipoteche), cointestazioni e la correttezza della procura, con assistenza nella registrazione al PRA. Per casi particolari o aggiornamenti procedurali (es. Documento Unico ex D.M. 214/2017), è opportuno verificare la procedura applicabile.
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