Acquisto veicoli

Posso vendere un’auto incidentata?

Sì, un’auto incidentata può essere venduta. La corretta gestione dell’operazione dipende però dal tipo di venditore e dalle condizioni effettive del veicolo, che devono essere rappresentate in modo trasparente nell’accordo. Quando vende un professionista a un consumatore, trova applicazione la garanzia legale di conformità: dura 24 mesi e, per un veicolo usato, può essere portata a 12 mesi soltanto con un accordo espresso. Le informazioni sul sinistro, sui danni e sugli interventi effettuati assumono rilievo se incidono sulla scelta dell’acquirente: una loro omissione o una presentazione poco chiara può risultare ingannevole quando è idonea a condizionarne la decisione. La conformità dell’auto va valutata alla luce di quanto previsto nel contratto e delle caratteristiche dichiarate e accettate. Una formula generica come “visto e piaciuto” non esclude la tutela del consumatore per difetti che non siano stati specificamente accettati. Nella compravendita tra privati operano gli artt. 1490-1495 del codice civile. Il venditore risponde dei vizi che non potevano essere individuati usando l’ordinaria diligenza. Il compratore deve denunciarli entro 8 giorni dalla scoperta, salvo un diverso termine concordato oppure se il venditore ha riconosciuto o nascosto il difetto. L’azione di garanzia si prescrive entro 1 anno dalla consegna. Anche un’esclusione della garanzia pattuita tra le parti non vale se il venditore ha taciuto in mala fede il sinistro o i danni. È utile mettere per iscritto le circostanze note che incidono sul valore e sull’utilizzo dell’auto, come l’entità dell’urto, le parti danneggiate, le riparazioni eseguite, la condizione di marcia e la situazione della revisione. Può essere inoltre verificata l’eventuale presenza di gravami, incluso il fermo amministrativo, attraverso una visura PRA. Un veicolo non marciante può essere ceduto, ma la sua movimentazione deve rispettare le condizioni previste dall’art. 63 del Codice della Strada. Se la revisione è scaduta, la circolazione non è sempre esclusa: l’art. 80 del Codice della Strada consente di raggiungere la revisione nei casi stabiliti dalla norma. Dopo l’acquisto, il passaggio di proprietà deve essere trascritto al PRA entro 60 giorni, come previsto dall’art. 94 del Codice della Strada.
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