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Posso vendere un’auto in leasing?
In genere l’utilizzatore non può effettuare autonomamente il normale passaggio di proprietà di un’auto in leasing: il veicolo appartiene alla società di leasing e un’operazione svolta in suo nome richiede un mandato o un’autorizzazione della proprietaria. La vendita ha infatti l’effetto di trasferire la proprietà, come previsto dall’art. 1470 c.c. Ciò non esclude, in astratto, la vendita di cosa altrui, fattispecie disciplinata dall’art. 1478 c.c., ma il locatario non dispone normalmente del titolo necessario per trasferire il veicolo senza l’intervento della società proprietaria.
Una possibile soluzione è la cessione del contratto di leasing, comunemente chiamata subentro. In questo caso un terzo prende il posto dell’utilizzatore nel rapporto contrattuale. L’operazione richiede il consenso della società di leasing, in base all’art. 1406 c.c.; le modalità concrete dipendono dalle previsioni del contratto e dalle procedure adottate dalla società. Quando l’operazione comporta gli adempimenti previsti, occorre inoltre aggiornare la documentazione di circolazione e i registri secondo l’art. 94 del Codice della Strada, distinguendo correttamente tra proprietà, annotazioni relative al leasing e disponibilità del veicolo.
Dopo il riscatto, se l’utilizzatore diventa proprietario dell’auto, può venderla con il normale passaggio di proprietà. L’adempimento comporta l’imposta provinciale di trascrizione, gli emolumenti o diritti ACI e l’aggiornamento della documentazione di circolazione.
In caso di sostituzione dell’auto o di operazioni svolte con il coinvolgimento di un concessionario, la necessità di un mandato o di un assenso della società di leasing, la relativa forma e le tempistiche dipendono dall’operazione da effettuare e dal contratto. Anche eventuali penali e spese connesse al subentro sono normalmente regolate dalle condizioni contrattuali. L’IVA applicabile al riscatto dipende invece soprattutto dal regime fiscale e dal tipo di operazione: nel leasing traslativo agevolato per persone con disabilità, per esempio, può applicarsi l’IVA al 4% anche al prezzo di riscatto.
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