Acquisto veicoli
Posso far valutare l’auto di persona?
Sì, una valutazione dell’auto può comprendere controlli sul veicolo e sulla sua situazione documentale, ma modalità, documenti richiesti e condizioni dell’eventuale offerta dipendono dalle procedure applicate dal singolo venditore.
Per i veicoli interessati da documenti rilasciati dal 1° ottobre 2021, il riferimento ordinario è il Documento Unico di Circolazione e di Proprietà (DU). Il CDP o CDPD resta invece pertinente per i documenti emessi prima di quella data. Lo storico della manutenzione può contribuire a ricostruire l’utilizzo e gli interventi eseguiti sul mezzo.
Nella verifica dell’usato può essere utile anche una visura PRA, che permette di accertare la situazione giuridica del veicolo e l’eventuale presenza di vincoli o gravami iscritti. L’importo indicato in una quotazione può essere non vincolante oppure subordinato a specifiche condizioni: occorre quindi valutarne il contenuto. La conclusione del contratto, in generale, avviene quando chi ha formulato la proposta viene a conoscenza dell’accettazione, come previsto dall’art. 1326 c.c. Durante le trattative, entrambe le parti sono tenute a comportarsi secondo buona fede, ai sensi dell’art. 1337 c.c.
Se l’acquisto avviene da un professionista e riguarda un bene di consumo, opera la garanzia legale di conformità disciplinata dagli artt. 128-135 del Codice del consumo. Per un veicolo usato, la responsabilità per i difetti di conformità può essere ridotta con accordo fino a 12 mesi; se non viene pattuita alcuna riduzione, rimane di 24 mesi.
Qualora, nel corso della valutazione, vengano raccolti dati personali o immagini, il trattamento può fondarsi sull’art. 6, par. 1, lett. b) GDPR solo quando risulta necessario per misure precontrattuali richieste dall’interessato. L’informativa sui dati personali deve essere fornita al momento della raccolta e contenere gli elementi previsti dall’art. 13 GDPR.
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