Il bollo auto, o tassa automobilistica, è dovuto per il semplice possesso del veicolo e non dipende dall'effettivo utilizzo su strada. Il rinnovo avviene di norma ogni anno; il pagamento quadrimestrale è previsto soltanto per categorie determinate, tra cui il noleggio senza conducente, gli autocarri con massa di almeno 12 t e alcuni autocarri o trattori stradali.
Per le autovetture, l'importo dipende dalla potenza espressa in kW, indicata al campo P.2 della carta di circolazione, dalla classe ambientale Euro e dalle tariffe fissate dalla Regione o dalla Provincia competente. Non si applica un coefficiente Euro separato: i kW vengono moltiplicati per la tariffa unitaria prevista per la classe ambientale. Oltre 100 kW, la tariffa applicabile ai soli kW eccedenti è diversa. Le auto Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 hanno importi più elevati rispetto a una Euro 6.
Un esempio è quello della Lombardia: nel 2026, per un'auto Euro 6 da 100 kW il calcolo è 2,58 €/kW × 100, per un totale di 258 €/anno. Per la quota di potenza superiore a 100 kW, la tariffa lombarda è pari a 3,87 €/kW.
I veicoli elettrici beneficiano dell'esenzione ordinaria per 5 anni, fermo restando che possono esistere regole locali più favorevoli: Lombardia e Piemonte prevedono l'esenzione permanente, mentre nella Provincia autonoma di Trento, trascorsi i 5 anni, gli autoveicoli elettrici versano un quarto della tassa. Per le ibride non è invece previsto uno sconto nazionale automatico, poiché eventuali agevolazioni dipendono dalle disposizioni territoriali e dalle caratteristiche del mezzo. Sono esenti anche i veicoli storici con oltre 30 anni. L'agevolazione per la disabilità non deriva automaticamente dal riconoscimento previsto dalla Legge 104: riguarda specifiche condizioni e categorie di veicoli, opera per un solo mezzo e richiede la relativa istanza.
Il pagamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza. Tra i canali disponibili rientrano il servizio online ACI/BolloNet, Poste Italiane e banche o altri prestatori aderenti a pagoPA; le modalità possono cambiare in base al territorio e al prestatore. In caso di ritardo, oltre agli interessi, il ravvedimento per le violazioni dal 3 settembre 2024 prevede sanzioni progressive: 0,08% per ciascun giorno entro 15 giorni, 1,25% entro 30 giorni e 1,39% dal 31° al 90° giorno. Il 30% rappresenta la sanzione ordinaria applicabile una volta superati i termini del ravvedimento.
