Noleggio a lungo termine

Quali sono i tempi di consegna?

I tempi di consegna di un’auto a noleggio a lungo termine non seguono una regola unica: dipendono dalle condizioni previste nel singolo contratto e dalla concreta disponibilità del veicolo. Sul piano giuridico, occorre distinguere la vendita dal noleggio. L’art. 61 del Codice del consumo, modificato dal D.Lgs. 21/2014, disciplina i contratti di vendita e non si applica automaticamente al noleggio a lungo termine. Quando il professionista rimane proprietario del veicolo e l’utilizzatore deve restituirlo al termine del rapporto, il contratto è generalmente configurabile come servizio: diritti e conseguenze di un eventuale ritardo vanno quindi valutati in base alla qualificazione del rapporto e alle relative clausole. Per le vendite B2C, in caso di mancata consegna entro il termine concordato — oppure, se non è stato fissato un termine diverso, entro 30 giorni dalla conclusione del contratto — il consumatore può assegnare al professionista un termine supplementare adeguato. Se la consegna non avviene neppure entro tale termine, può risolvere il contratto, fermo restando l’eventuale risarcimento del danno. Se la consegna in una data specifica è essenziale e il consumatore ne ha informato il professionista prima della conclusione del contratto, la risoluzione può avvenire senza dover concedere un termine aggiuntivo. L’art. 1457 del Codice civile riguarda invece il termine essenziale nell’interesse di una parte e non richiede, di per sé, una pattuizione scritta. Alla scadenza di un termine effettivamente essenziale, il contratto si risolve di diritto; la parte interessata può comunque comunicare entro 3 giorni di voler ottenere ugualmente l’esecuzione della prestazione. Di conseguenza, per conoscere la data o la finestra di consegna effettivamente prevista è necessario fare riferimento alle condizioni applicabili al rapporto contrattuale concreto.
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