Noleggio a lungo termine

Posso riscattare l’auto a fine contratto?

Nel noleggio a lungo termine l’auto è utilizzata in base a un contratto di locazione, disciplinato dagli artt. 1571 e seguenti del Codice civile. L’acquisto al termine del rapporto non è quindi un passaggio automatico: dipende dalle clausole previste nel contratto oppure dalla successiva disponibilità del locatore a vendere il veicolo. Quando è prevista un’opzione di acquisto, il contratto stabilisce le condizioni da rispettare: modalità di esercizio, termini e criteri per definire il prezzo. L’utilizzatore può acquistare l’auto attenendosi a quanto pattuito. Se l’operazione si configura come vendita da un professionista a un consumatore, trova applicazione la garanzia legale di conformità. La disciplina è contenuta nel Capo I, Titolo III, Parte IV del Codice del consumo, agli artt. 128-135-quinquies. In particolare, l’art. 133 stabilisce una responsabilità del venditore per i difetti che si manifestano entro 24 mesi dalla consegna; per un bene usato, la durata può essere ridotta a 12 mesi con un accordo tra le parti. Il trasferimento di proprietà comporta normalmente il pagamento dell’IPT e degli emolumenti o diritti ACI-PRA; l’IPT è a carico dell’acquirente. Per i contratti con i consumatori, comprese le eventuali vendite concluse a distanza, gli obblighi di trasparenza e informazione precontrattuale sono disciplinati soprattutto dagli artt. 45 e seguenti del Codice del consumo, con specifico rilievo degli artt. 49 e 51 per i contratti a distanza. Prima della scadenza è quindi opportuno leggere con attenzione le condizioni contrattuali: l’eventuale possibilità di acquisto, il relativo prezzo e le procedure applicabili possono essere definite caso per caso.
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