Noleggio a lungo termine

Posso detrarre l'IVA del noleggio lungo termine come privato o partita IVA

La detraibilità dell'IVA sui canoni di noleggio a lungo termine di autovetture è disciplinata dall'art. 19-bis1, comma 1, lett. c), del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (Decreto IVA). Privato consumatore: nessuna detrazione IVA è possibile, in quanto il privato non è soggetto passivo d'imposta ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 633/72. L'IVA sul canone è un costo finale incluso nel prezzo. Partita IVA — uso non esclusivo (autovettura non strumentale): l'art. 19-bis1, comma 1, lett. c) prevede la detraibilità nella misura del 40% dell'IVA assolta sul canone di noleggio, sui costi di carburante e sulle spese di gestione, quando il veicolo non è utilizzato esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. La limitazione recepisce la Decisione del Consiglio UE 2007/441/CE, prorogata da decisioni successive (Decisioni 2010/748/UE, 2013/679/UE, 2016/1982/UE, 2019/2138/UE) e in vigore alla data di redazione. Partita IVA — uso esclusivo: detraibilità integrale del 100% se il veicolo è utilizzato esclusivamente nell'esercizio dell'attività (es. autocarri immatricolati N1 nei limiti di legge, vetture date in uso esclusivo a dipendenti come fringe benefit con addebito del corrispettivo, taxi, autoscuole, agenti e rappresentanti di commercio per i quali l'art. 19-bis1, lett. c), prevede deroga espressa). Ai fini delle imposte dirette, la deducibilità del costo del noleggio è separata e regolata dall'art. 164 del TUIR (D.P.R. 917/86), con tetti di costo specifici e percentuali (20% generale, 70% per auto in uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta, 80% per agenti e rappresentanti). Aggiornato a 2026; verifica edizione vigente su www.normattiva.it (D.P.R. 633/72) e su www.agenziaentrate.gov.it. Indicazioni applicative su www.aniasa.it (sezione studi e fiscalità). Il caso specifico richiede valutazione del concessionario e del commercialista.
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