Noleggio a lungo termine

È prevista una tolleranza chilometrica?

L’eventuale tolleranza chilometrica va individuata nella documentazione del contratto. È quindi importante leggere con attenzione le condizioni applicate al chilometraggio, gli eventuali costi di eccedenza e le modalità previste per il conguaglio finale. Per i contratti conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali, l’art. 49 del D.Lgs. 206/2005, modificato dal D.Lgs. 21/2014, richiede informazioni precontrattuali chiare e comprensibili sulle caratteristiche principali del servizio e sul prezzo totale oppure, quando non sia ragionevolmente calcolabile in anticipo, sulle modalità di calcolo. Tali informazioni entrano a far parte del contratto e possono essere modificate soltanto con l’accordo espresso delle parti. L’eventuale forma scritta per le variazioni può essere stabilita dal contratto stesso. Nei rapporti con i consumatori, condizioni poco trasparenti o squilibrate possono inoltre essere esaminate alla luce degli artt. 33 e seguenti del Codice del consumo, dedicati alle clausole vessatorie. Prima della sottoscrizione è pertanto utile verificare con precisione le condizioni relative al chilometraggio e conservare la documentazione contrattuale, così da disporre di un riferimento chiaro per la gestione del rapporto e per la riconsegna del veicolo.
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