Noleggio a lungo termine
Come viene monitorato il chilometraggio?
Il controllo del chilometraggio nei servizi di noleggio può comportare il trattamento di dati personali, soprattutto quando il veicolo utilizza sistemi telematici. In questo caso si applicano il GDPR e il D.Lgs. 196/2003, e l’utilizzatore deve ricevere l’informativa prevista dall’art. 13 GDPR.
L’esecuzione del contratto, richiamata dall’art. 6, par. 1, lett. b), GDPR, può costituire la base giuridica del trattamento soltanto quando la raccolta dei dati sia oggettivamente necessaria per concludere o dare esecuzione al contratto. Qualora questa condizione non ricorra, il titolare del trattamento deve individuare un’altra base giuridica adeguata.
L’eventuale geolocalizzazione richiede a sua volta una base giuridica idonea e un’informativa chiara. Il consenso non rappresenta necessariamente l’unica soluzione: a seconda delle circostanze possono assumere rilievo anche la necessità contrattuale o il legittimo interesse.
Sul piano contrattuale, è utile che le condizioni del servizio espongano in modo comprensibile le caratteristiche principali e il prezzo oppure le modalità con cui viene calcolato. Il riferimento normativo è il Codice del consumo, D.Lgs. 206/2005, modificato dal D.Lgs. 21/2014. Gli artt. 49-51 riguardano gli obblighi informativi e la forma dei contratti conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali; per le altre tipologie contrattuali, l’art. 48 richiede informazioni chiare e comprensibili sulle caratteristiche principali del servizio e sul prezzo o sui relativi criteri di calcolo.
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