Il leasing finanziario è una forma di locazione finanziaria disciplinata dall’art. 1, comma 136, della legge 4 agosto 2017, n. 124. Una banca, oppure un intermediario finanziario iscritto nell’albo previsto dall’art. 106 TUB, acquista o fa costruire il veicolo scelto dall’utilizzatore e glielo concede per un periodo determinato. Il corrispettivo tiene conto del prezzo del bene e della durata del contratto; l’utilizzatore assume inoltre i rischi connessi al veicolo, compreso il perimento.
Alla fine del rapporto è prevista un’opzione di riscatto: chi utilizza l’auto può acquistarla al prezzo indicato nel contratto, senza essere obbligato a esercitare questa facoltà. È un elemento che distingue il leasing finanziario dalle formule in cui l’attenzione è rivolta principalmente alla disponibilità dell’auto e ai servizi associati.
Nel noleggio a lungo termine, infatti, i servizi compresi possono cambiare da una proposta all’altra. Il canone può includere coperture assicurative, manutenzione ordinaria e straordinaria e bollo, secondo quanto stabilito contrattualmente e dalla normativa applicabile. Per questo è importante esaminare con attenzione le voci incluse e quelle eventualmente escluse.
Sul piano normativo, l’art. 1571 del Codice civile contiene una definizione generale della locazione, ma non costituisce da solo una disciplina completa del NLT. Anche gli aspetti fiscali dipendono dal soggetto che usa il veicolo, dalla tipologia dell’auto, dal suo impiego e dalle regole applicabili. Per il leasing, il TUIR richiama i veicoli dell’art. 164 e stabilisce una durata minima ai fini della deduzione dei canoni.
