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Cosa succede se non accetto l’offerta?

Se l’offerta non viene accettata, in linea generale il contratto non si perfeziona. L’art. 1326 del Codice civile stabilisce che l’accordo si conclude nel momento in cui chi ha formulato la proposta viene a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte, fatte salve le eccezioni previste dalla legge o dalla natura dell’operazione. Prima di rinunciare è comunque opportuno esaminare con attenzione il testo della proposta e gli altri documenti eventualmente sottoscritti. Possono infatti contenere condizioni specifiche, impegni collegati alla trattativa o disposizioni relative a servizi richiesti. La proposta può essere ritirata prima della conclusione del contratto, a condizione che non sia stata qualificata come irrevocabile e che non trovino applicazione discipline particolari. Anche la durata della proposta va controllata nel documento: l’eventuale scadenza deriva dalle condizioni previste nell’offerta e non costituisce una conseguenza generale automatica dell’art. 1328 del Codice civile. Se è stata prevista una caparra e il contratto è concluso, in caso di inadempimento la parte non inadempiente può recedere trattenendo la caparra ricevuta oppure chiedendo il doppio di quella versata, secondo le regole del Codice civile. Restano rilevanti anche le clausole sottoscritte in relazione a incarichi, servizi a pagamento o altri accordi collegati. I dati personali raccolti durante la trattativa devono essere gestiti nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 196/2003, adeguato dal d.lgs. 101/2018. Alle condizioni stabilite dalla normativa, l’interessato può chiedere l’accesso ai dati, la cancellazione o la limitazione del trattamento.
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