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Cosa succede se non accetto l’offerta?

Se l’offerta non viene accettata, di regola il contratto non si conclude. L’art. 1326 del Codice Civile stabilisce infatti che la conclusione avviene quando il proponente viene a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte, salvo le eccezioni previste dalla legge o dalla natura dell’operazione. La mancata accettazione non permette però di escludere automaticamente ogni conseguenza. Occorre controllare l’offerta e gli eventuali documenti già firmati, verificando se siano stati richiesti servizi, assunti impegni o previste condizioni specifiche durante la trattativa. In assenza di un contratto di vendita o di permuta, normalmente non esiste un obbligo di concludere l’operazione, ma costi, penali o altre responsabilità dipendono dal contenuto degli accordi e dalle circostanze concrete. La proposta può essere revocata fino alla conclusione del contratto, purché non sia stata resa irrevocabile o non trovino applicazione regole particolari. Anche l’eventuale termine di validità deve essere verificato nel testo dell’offerta: la scadenza non opera come conseguenza automatica generale prevista dall’art. 1328 c.c. Particolare attenzione è necessaria quando siano stati sottoscritti un incarico di vendita, una proposta accompagnata da caparra o un servizio a pagamento. In questi casi si applicano le condizioni contrattuali concordate e le disposizioni del Codice Civile in materia di caparra e risoluzione. Per quanto riguarda i dati personali, il trattamento deve rispettare il Regolamento (UE) 2016/679 e il D.Lgs. 196/2003, come aggiornato. L’interessato può esercitare i diritti di accesso, cancellazione o limitazione del trattamento alle condizioni previste dalla normativa applicabile.
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